All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 54, lettera a), le parole: “euro 65.000” sono sostituite dalle parole: “euro 85.000”;
b) al comma 71 sono aggiunti i seguenti periodi: “Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.”.
Da quando e come
2025 - chi non supera la soglia nel 2024 entra nel regime forfettario
Ricavi e compensi ragguagliati ad anno
non superiori a € 85.000
Cessazione del regime
da € 85.001 a € 100.000 cessa l'anno successivo
oltre 100.000 cessa subito

